Statuto Aosta Iacta Est

STATUTO
AOSTA IACTA EST - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi della Legge 383/2000 e della l.r. 16/2005, l’associazione di promozione sociale denominata «Aosta Iacta Est».

Art. 2 - Sede

L’associazione ha attualmente la sede legale in Aosta presso il CSV, in via Via Xavier de Maistre 19. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L’Associazione opera prevalentemente in Valle d’Aosta.

L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 3 - Durata

La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 4 - Oggetto

Aosta Iacta Est è un’associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, umana, civile, culturale.

L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. L’associazione opera con attività continuativa ed ha per scopo la creazione di occasioni di incontro incentrate sulla socialità del gioco, indirizzate in maniera speciale alle fasce di età adulte, nella prospettiva di diffondere la pratica ludica come elemento importante della dinamica sociale.

Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione italiana che hanno ispirato l’associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l’associazione in particolare si propone di svolgere le seguenti attività principali:

  • Organizzare eventi puntuali e appuntamenti fissi aventi al centro il gioco intelligente in tutte le sue forme: gioco di società, di carte, di scacchiera, di interpretazione, di ruolo, di simulazione, eccetera;
  • Stimolare, attraverso l’organizzazione degli eventi e la comunicazione interna ed esterna, la creazione di una coscienza diversa rispetto alla pratica ludica, affrancando il gioco dallo stereotipo che lo vuole come attività legata esclusivamente all’infanzia;
  • Creare occasioni di incontro capaci di dare spazio alla socialità insita nel gioco, specie quando questo è il mezzo per dare vita ad un incontro tra adulti;
  • Interfacciarsi con le diverse realtà presenti sul territorio valdostano (sia istituzioni che gruppi e singoli) nell’ottica di radicarsi su di esso e diventare punto di riferimento nel settore.

L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

SOCI

Art. 5 - Ammissione

Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su richiesta scritta. I soci, possono essere:

  • Soci operativi: sono soci operativi le persone che aderiscono all’associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso;
  • Soci sostenitori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione mediante conferimento in denaro o in natura e versando una specifica quota stabilità dal Consiglio stesso.

Art. 6 - Diritti e doveri

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota hanno diritto di voto in Assemblea ordinaria e straordinaria e hanno il diritto di essere eletti alle cariche sociali.

L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. In caso di particolare necessità, l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’assemblea dei soci.

Art. 7 - Esclusione

La qualità di socio si perde per:

  • mancato pagamento della quota sociale:
  • la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
  • dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
  • decesso;
  • espulsione: il Consiglio direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 8 - Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

L’associazione ha il divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 9 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea dei soci,
  2. il Consiglio Direttivo,
  3. il Presidente.

Per tutte le cariche elettive non è previsto un compenso; è invece ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 - Composizione e convocazione dell’Assemblea

L’assemblea è composta da tutti i soci dell’organizzazione.

L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno oppure su convocazione del presidente dell’organizzazione.

Il presidente convoca l’assemblea con comunicazione scritta e affissione presso la sede legale almeno venti giorni prima, comunicando la data e l’ora di convocazione, l’ordine del giorno e il luogo dell’Assemblea.

L’Assemblea può pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell’Art. 20 del codice civile.

Art. 11 - Compiti dell’Assemblea

L’assemblea ordinaria viene convocata per:

  • l’approvazione del programma ed eventualmente del bilancio di previsione per l’anno successivo (qualora l’assemblea decida di redigerlo);
  • l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell’anno precedente;
  • l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio direttivo.

Altri compiti dell’assemblea ordinaria sono:

  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente;
  • approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
  • ratificare i provvedimenti di competenza dell’assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
  • stabilire l’ammontare della quota sociale;
  • approvare la variazione della sede;
  • deliberare l’eventuale regolamento.

L’assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’organizzazione.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell’assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

Art. 12 - Validità della assemblea

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale.

In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.

In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

Art. 13 - Votazione

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per la modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell’organizzazione.

Le modifiche dello statuto sono approvate dall’assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone (e le qualità delle persone). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (Art. 21 codice civile).

Art. 14 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri (incluso il Presidente), eletti dall’assemblea tra i soci.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

Art. 15 - Durata e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni sei mesi e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da 2 consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente convoca il Consiglio Direttivo con comunicazione elettronica contenente l’ordine del giorno almeno sette giorni prima.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. Nel caso in cui non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà all’elezione del consigliere tra i soci salvo ratifica da parte dell’Assemblea dei soci alla sua prima riunione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati.

Compete al Consiglio Direttivo:

  • compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;
  • sottoporre all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo a quello interessato;
  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  • nominare il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario, che in casi eccezionali possono essere scelti anche tra soci non appartenenti al Consiglio direttivo; più cariche possono essere ricoperte da uno stesso socio;
  • accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
  • deliberare in merito all’esclusione dei soci;
  • ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE

Art. 16 - Durata e funzioni del Presidente

Il presidente è eletto dall’assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

Egli dura in carica quanto il consiglio direttivo. L’assemblea, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente prima della fine del suo mandato.

Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano. Compete al Presidente:

  • presiedere il consiglio direttivo e l’assemblea e curare l’ordinato svolgimento dei lavori;
  • sottoscrivere il verbale del Consiglio Direttivo e dell’assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell’associazione dove possono essere consultati dai soci;
  • nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla sua prima riunione;

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

SCIOGLIMENTO

Art. 18 - Scioglimento

In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall’assemblea, dovrà essere interamente devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

Art. 19 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge n. 383/2000, alla legislazione regionale in materia di associazionismo di promozione sociale e successive variazioni.

AllegatoDimensione
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